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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’Assistente sanitario;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

1. È individuata la figura professionale dell’Assistente sanitario con il seguente profilo: l’Assistente

sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

2. L’attività dell’assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

3. L’assistente sanitario:
a. identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;
b. progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
c. collabora alla definizione delle metodologiedi comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;
d. concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;
e. interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e so-
cio-affettiva;
f. attua interventi specifici disostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
g. sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle Scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;
h. relaziona e verbalizza alle Autorità competenti e propone soluzioni operative;
i. opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
l. collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle Scuole;
m. partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
n. concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
o. partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
p. svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e
strumenti specifici;
q. svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
r. agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
4. L’assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre diretta-mente all’aggiornamento relativo alproprio profilo professionale.
5. L’assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.


Articolo 2

1. Il Diploma universitario dell’assistente sanitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale
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