Skip to content

Vaccinazione Covid-19 in azienda

VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Tre diverse alternative per la vaccinazione anti-Covid in azienda. I datori di lavoro possono programmare le vaccinazioni, anche con il supporto delle associazioni di categoria e direttamente nel luogo di lavoro o ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni oppure avvalersi delle strutture dell’INAIL territorialmente competenti. Ad essere vaccinati, su base volontaria, possono essere tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale e dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini. E’ quanto chiariscono le “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” trasmesse con la circolare interministeriale del 12 aprile 2021.

La prospettiva di vaccinazione anti-Covid in azienda è ormai giunta al nastro di partenza. In campo scendono 3 diverse alternative per assicurare le vaccinazioni a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale. I datori di lavoro, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria e programmare le vaccinazioni direttamente nel luogo di lavoro, in alternativa, ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni oppure avvalersi delle strutture dell’INAIL territorialmente competenti.
Con la circolare n. 15126 del 12 aprile 2021 sono state ufficialmente diffuse, infatti, le “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro. Il documento, elaborato dall’INAIL insieme ai ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura commissariale, fornisce utili indicazioni per la vaccinazione in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.
Le linee guida, esplicitando i requisiti minimi necessari per effettuare la campagna vaccinale in azienda, fissano alcuni principi cardine: l’adesione dei lavoratori e delle lavoratrici è su base volontaria e i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico dello stesso datore di lavoro.
La pubblicazione aggiornata, oltre a fornire un elenco dettagliato della normativa di riferimento (decreti ministeriali, ordinanze del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, circolari ministeriali), include sia il modulo di consenso alla vaccinazione, che dovrà essere accompagnato dalla nota informativa specifica per il tipo di vaccino somministrato al lavoratore, che due liste di quesiti per il triage prevaccinale e l’anamnesi Covid-correlata.
Leggi anche Piani aziendali di vaccinazione anti Covid al via: come attivarli e con quali costi
Piano aziendale di vaccinazione: i presupposti “imprescindibili”
Nelle premesse delle indicazioni ad interim, viene specificato che il piano nazionale che declina le fasce di popolazione prioritarie da sottoporre a vaccinazione per patologie o per età prevede, in apparente contraddizione, che “la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini”.
La vaccinazione sarà somministrata su base volontaria da parte di operatori sanitari adeguatamente formati ed eseguita esclusivamente in locali idonei ad accogliere “il punto straordinario di vaccinazione”.
I 6 presupposti preliminari e “imprescindibili” per la realizzazione dei punti vaccinali sono:
1. la disponibilità di vaccini;
2. la disponibilità dell’azienda;
3. la presenza/disponibilità del medico competente o personale sanitario adeguatamente formato;
4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
5. l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie
Nell’elaborazione dei piani aziendali di vaccinazione, il datore di lavoro deve specificare il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.
È bene sottolineare che il datore di lavoro, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, non raccoglierà il consenso o il diniego alla vaccinazione, ma semplicemente l’adesione al servizio offerto di vaccinazione “interna” all’azienda. La vaccinazione in azienda rappresenta, infatti, solo “un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie” dell’offerta vaccinale che “sono e saranno sempre garantite, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda”. Il lavoratore o la lavoratrice potrebbe, in tutta evidenza, decidere di non aderire alla vaccinazione “straordinaria” nel punto vaccinale organizzato dal datore di lavoro, ma sottoporsi invece autonomamente a vaccinazione seguendo l’iter “ordinario”.
Sarà cura del medico competente fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione.

Come organizzare l’attività vaccinale
Per l’adesione all’iniziativa è necessario che l’azienda possieda una serie di requisiti di natura strutturale, tecnologica e organizzativa ritenuti indispensabili per l’avvio del punto vaccinale aziendale. I punti vaccinali possono essere attivati da imprese, singole o in gruppi organizzati, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, che devono comunicare la loro volontà all’azienda sanitaria di riferimento, secondo modalità decise dalle Regioni e dalle Province autonome. Tra i requisiti preliminari è richiesta una “popolazione lavorativa sufficientemente numerosa”. A tal riguardo per assicurare “tempestività, efficacia e livello di adesione”, gli spazi destinati alla somministrazione dei vaccini in azienda, compresi quelli allestiti presso punti vaccinali territoriali, approntati dalle associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratori appartenenti anche ad altre imprese, come quelli che “prestano stabilmente servizio” presso l’azienda utilizzatrice.
La vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci essenziali allo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché di strumenti informatici che permettano la registrazione dell’avvenuta inoculazione del vaccino, secondo le modalità fissate dall’ente sanitario territorialmente competente.
L’idoneità degli ambienti prescelti è valutata dall’azienda sanitaria. Nel documento viene, infatti, chiarito che la vaccinazione nei luoghi di lavoro “rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto, la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento” che verificherà, a tal fine, l’idoneità del punto vaccinale anche attraverso uno specifico sopralluogo.

Costi e adempimenti a carico del datore di lavoro
Tutti gli oneri per la realizzazione del punto di erogazione del vaccino sono interamente a carico del datore di lavoro o delle Associazioni di categoria, ad eccezione dei vaccini, dei dispositivi necessari per la somministrazione (siringhe/aghi), della messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle attività vaccinali eseguite che, invece, sono a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti.
Qualora la vaccinazione venga eseguita durante l’orario di lavoro, il tempo necessario per espletare l’intera procedura è a tutti gli effetti equiparato a regolare orario di lavoro.
Nella pubblicazione si afferma che l’istituzione dei punti vaccinali nelle imprese “dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza” previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna di vaccinazione anti-Covid. L’attività vaccinale potrà essere condotta anche con operatori sanitari adeguatamente formati afferenti ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, individuati dal datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento. Per la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione, sulla piattaforma dell’Istituto superiore di sanità è disponibile il corso “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti Sars-Cov- 2/Covid-19”. Quest’ultimo sarà integrato con un modulo, curato dall’Inail in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità, specifico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Organizzazione della seduta vaccinale
Le modalità di somministrazione sono assimilabili ed equivalenti a quelle dei centri vaccinali “pubblici” già operativi. Non è previsto l’accantonamento di dosi nelle strutture aziendali, salvo deroghe specifiche.
La registrazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, durante il periodo di monitoraggio post-vaccinazione, della durata di almeno 15 minuti; questo lasso di tempo di osservazione ha lo scopo di consentire un eventuale pronto intervento, con personale sanitario adeguatamente formato, in caso di reazioni avverse a rapida insorgenza. Casi, questi ultimi, che dovranno, inoltre, essere registrati utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento. In relazione alle eventuali conseguenze avverse viene chiarito che “le persone che hanno manifestato una reazione grave alla prima dose, non devono sottoporsi alla seconda dose in ambito lavorativo e devono essere inviate alla competente Azienda sanitaria di riferimento per le necessarie valutazioni. Le persone che hanno, manifestato una reazione locale a insorgenza ritardata (ad es. eritema, indurimento, prurito) intorno all’area del sito di iniezione dopo la prima dose possono ricevere la seconda dose in ambito lavorativo, preferibilmente nel braccio controlaterale a quello utilizzato per la prima”. Viene raccomandato, in ogni caso, di indirizzare eventuali soggetti a rischio all’azienda sanitaria competente, in modo da poterli comunque vaccinare in ambiente protetto.
Nell’ambito delle prescrizioni legate all’organizzazione dell’attività ed in particolare per quanto attiene l’organizzazione della seduta vaccinale, viene specificato che “l’azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino. I vaccini non sono intercambiabili e la seconda dose, deve essere effettuata con lo stesso vaccino utilizzato per la prima dose. Anche l’intervallo tra prima e seconda dose deve rispettare quanto previsto per lo specifico vaccino”.

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su